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apr 26

Era l’anno 1998 quando venne introdotto dalla Swatch, l’internet time. Questo a differenza dell’orario “normale” composto da 24 ore, 60 minuti, 60 secondi, veniva sostituito da un unico sistema che andava da 0 a 1000 “battiti” nel corso dell’intera giornata. Nel corso del tempo si è usato creare anche unità più piccole, dividendo il “battito” in 100 parti, rendondo di fatto la durata più piccola del secondo “classico”, anche se la Swatch non ha indicato unità più piccole del “battito”.
Cosa importante da sapere è che il sistema è decimale. Seconda cosa importante dà tenere in considerazione è che non esistono i fusi orari, quindi neanche l’ora legale e che gli orari di solito li si usa far precedere da una “@”. Quindi le @730 corrisponde per tutto il pianeta alla stessa ora: saranno le @730 a New York come a Tokyo, come a Roma.
L’orario che si prende in considerazione è il meridiano passante per la Svizzera, quindi UTC+1 (d’inverno) e viene chiamato BMT (Biel Mean Time).

Vediamo alcune differenze tra lo Swatch Internet Time e l’orario “classico” basato sulle 24 ore, 60 minuti, 60 secondi.

Swatch Internet Time
“secondi” totali in una giornata (compreso i centi-battiti): 100 000
1 secondo i.t. = 0,864 secondi
1 minuto i.t. (“1 battito”) = 1,44 minuti = 1 minuto 26,4 secondi
1000 battiti = 1 giorno = 24 ore
(intervalli intermedi)
10 battiti = 14,4 minuti = 14 minuti 24 secondi
50 battiti = 72 minuti = 1 ora 12 minuti
100 battiti = 144 minuti = 2 ore 24 minuti
500 battiti = 720 minuti = 12 ore
(comparazione con gli orari della giornata italiana)
battito 333,33 = ore 8
battito 500 = ore 12 (mezzogiorno)
battito 541,67 = ore 13
battito 666,67 = ore 16
battito 833,33 = ore 20
battito 958,33 = ore 23

Orario “classico”
secondi totali in una giornata: 86 400
1 secondo = 1,16 centibattiti
1 minuto = 69,44 centibattiti
1 ora = 41,67 battiti
1 giorno = 1000 battiti
(intervalli intermedi)
5 minuti = 3,47 battiti
10 minuti = 6,94 battiti
15 minuti = 10,42 battiti
30 minuti = 20,83 battiti
45 minuti = 31,25 battiti

Riferimenti
Wikipedia: Swatch Internet Time
Convertitore online sul sito della Swatch, con possibilità di vedere in tempo reale “cosa stanno facendo le persone” nelle varie parti del mondo.

UPDATE:
Chiamarlo “Universal Internet Time” oppure “Swatch Internet Time” non cambia.

apr 21

Ho da poco scritto un commento su OmniAuto e vorrei riproporlo anche qui sul mio blog.
E’ da un pò che sto seguendo l’evoluzione delle macchine elettriche e di conseguenza sto seguendo anche la macchina Renault Fluence Z.E. Interessante come macchina, se non chè ci sono alcuni inconvenienti. La macchina è completamente elettrica ed è dotata di una batteria di 22 kWh, può raggiungere la velocità di 135 km/h, il motore è 70 kW (circa 94 CV) e fare con “un pieno” 160 km. Per fare la ricarica ci sono 3 modalità. La più veloce, detta Quickdrop, dura pochi minuti (circa 3) e consiste nel cambiare la batteria con un’altra carica. Questo da fare a un “distributore di batterie”. La seconda modalità è quella di ricaricare ad una presa ad alta tensione (400 V 32 A) e dovrebbe impiegarci 30 minuti. La terza ed ultima modalità è quella da casa (220 V 10 o 16 A).
Bene! Questi sono i dati sulla carta. Mi sono così fatto alcuni calcoli. Ho tenuto in considerazione che la batteria è completamente scarica, ma non ho tenuto in considerazione il ritorno di corrente dal motore, l’utilizzo di corrente nella macchina per altri apparecchi o pendenze della strada, che possono influenzare i vari calcoli.
Premesso che:
1 W = 1 Volt * 1 Ampere ; 1 kW = 1000 W

I dati che mi trovo io:
220 * 10 = 2,2 kW ; 22 kWh / 2,2 kW = 10 ore
220 * 16 = 3,52 kW ; 22 kWh / 3,52 kW = 6 ore e 15 minuti (6,25 ore)
Per quelle “rapide”:
400 * 32 = 12,8 kW ; 22 kWh / 12,8 kW = 1 ora e 45 minuti circa (1,71 ore)

Per fare “il pieno”, il costo è:
Se 1 kWh costasse 0,50 € (ma mi sembra che costa di meno) allora per “fare il pieno” occorrerebbero 11 € (22 * 0,50).

Per ricaricare la batteria in 5 minuti occorrerebbero una potenza di 264 kW (22 / (1 / 60 * 5)).

Poiche la potenza massima del motore è di 70 kW, per consumare tutta la batteria mantenendo la massima potenza ci vorrebbero 18-19 minuti (22 / 70 * 60).

Con una velocità media di 40 km/h la batteria durerebbe 1 ora e 4 minuti circa (22 / (40 * 70 / 135)) = 1,06 circa.
Non so come hanno fatto a calcolare i 160 km. Ma ipotizzando la massima potenza, si avrebbe:
velocità (km/h) = spazio (km) / tempo (h)
X = 160 / (22 / 70) = 509,09 km/h ?? Una velocità maggiore di quasi 4 volte di quelle della macchina?
Forse è:
135 = X / (22 / 70) = 42,43 km… Una distanza di quasi 4 volte in meno a quella garantita?

Salvo errore ed omissioni, i dati sarebbero sbagliati già in partenza, sulla carta.
Mi verrebbe da chiedere: come hanno fatto quei calcoli? Ma soprattutto, come hanno ottenuto quei numeri?

lug 13

Poco fa ho scrito l’articolo riguardante il reindirizzamento di un’intera cartella/sito verso una pagina/sito interno o esterno. Con questa tecnica com’è facile intuire, chiunque cercherà di vedere la home page o articoli singolarmente, non può e al suo posto comparirà la pagina a cui si è puntato.

Qui c’è una pagina che avvisa all’utente che il sito sarà bloccato per l’intera giornata.
Link della pagina: http://www.xfire78xx.eu/blog-ita/sciopero_2009-07-14.html

Al termine dello sciopero va cancellata la porzione di codice usato, altrimenti il sito risulterà sempre inaccessibile.

Buono sciopero a tutti!

mar 30

Ecco un altro video che lascia riflettere.

I contenuti del video non ve li posso assicurare scientificamente (perchè non ho letto ancora niente a riguardo), ma l’autore del video, mette dei libri a disposizione.

Buona visione!

http://youtube.com/watch?v=4G6xnevwTdw

mar 30

Salve a tutti ragazzi,

su youtube ho trovato questo video, che consiglio di vedere:

(parte1): http://www.youtube.com/watch?v=LSOUBFzpc28

(parte2): http://www.youtube.com/watch?v=VbjtXRYDDO8

Buona visione!

nov 11

E’ con immenso piacere che posso annunciarvi l’uscita di Zeitgeist addendum con sottotitoli in italiano!
Buona visione!

ott 25

Dal sito della camera:
Decreto 137:

Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137          

“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008


 

Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e’ espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalità applicative del presente articolo.

Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
    b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;
    c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
    d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
    e) e’ altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con<> la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.
Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche’ le delibere del collegio dei docenti concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.
Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8.
Norme finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto 133:

Legge 6 agosto 2008, n. 133


“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196

Legge di conversione

Art. 1.


1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e` convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge.

3. Il termine di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per l’esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonche’ del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e` prorogato di tre mesi.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

[...]

Capo V
Istruzione e ricerca

Art. 15.
Costo dei libri scolastici

1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
    a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
    b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
    c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e’ ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza

1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all’incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e’ soppressa.

2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ disposta l’attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l’organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 20 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

[...]

http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08137d.htm

http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm

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ott 24

Salve a tutti,
finalmente una petizione per fermate la riforma Gelmini! Firmatela in tanti forza!

Non lasciamo che le università e le scuole si trasformano in fondazioni e quindi in organi rivati!
Non permettiamo che abbassano il livello d’età, aumentando il livello d’ignoranza!
Non permettiamo che torni di nuovo il “maestra unico”!
Non permettiamo che taglino i fondi all’istruzione!
Non permettiamo che ci siano discriminazioni tra chi può permettersi la scuola e chi no!

Firmiamo qui: http://firmiamo.it/controlariformagelmini

Per un futuro migliore ai giovani d’oggi e di domani!

data="http://firmiamo.it/flash/46860black.swf" width="468" height="60"
id="flaMovie">

Sign for FIRMA CONTRO LA RIFORMA GELMINI

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set 18

Vi siete mai chiesti se c’è qualcuno che controlla le masse, le nazioni, i continenti,…. il mondo?? E se si da quanto tempo?
Beh la risposta è si! Alcuni “personaggi” nel corso della storia, facendo crollare “qualche” palazzo nella propria nazione, oppure attaccando la propria gente, ha fatto scatenare la loro ira accusando qualcuno e l’ira offuscando la ragione, ha portato nazioni e continenti interi in guerra…
E i soldi di chi sono? Perchè sull’euro c’è scritto BCE e non “Repubblica..” oppure “Unione Europera”?
Bene tematiche del genere vengono affrontate nel film (completamente gratuito) di nome Zeitgeist. Il film è solo in lingua inglese, ma è sottotitolato in italiano.
Buona visione!

ago 29

In questo articolo voglio semplicemente mettervi un video che ho trovato su youtube. I soldi che avete in tasca non sono soldi vostri/nostri, l’intera economia è una bufala: vedete il video…